Proposizione in primo grado di azione negatoria di servitù - Proposizione in secondo grado di domanda di accertamento dell’avvenuto aggravamento della servitù e di ripristino della precedente situazione - Conseguenza - Domanda nuova - Inammissibilità.
Rispetto all'azione negatoria di servitù costituisce domanda nuova, per diversità di "petitum" e di "causa petendi", quella diretta, ai sensi dell'art. 1067 c.c., all'accertamento dell'avvenuto aggravamento della servitù stessa e al ripristino della precedente situazione, con la conseguenza che tale ultima domanda, ove venga proposta per prima volta in appello, è inammissibile, stante il divieto sancito dall'art. 345 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14502 del 06/06/2018