Censura di omesso esame d'un documento decisivo - Mancata produzione in giudizio del documento medesimo - Accertamento del giudice di merito - Inammissibilità della predetta censura - Deducibilità come motivo di revocazione - Presupposti.
Il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l'efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso. Se la parte assume, invece, che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sempre che ne ricorrano le condizioni.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15043 del 11/06/2018