Domanda ritenuta assorbita in primo grado da una decisione preliminare - Impugnazione - Onere dell'appellante di proporre uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda - Esclusione - Riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c. - Sufficienza.
L'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda dallo stesso formulata (nella specie, condanna al risarcimento del danno per inadempimento), avendola ritenuta assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale di rito (nella specie, rilievo del difetto di legittimazione attiva dell'attore), non ha l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda medesima, ma soltanto quello di riproporla nel rispetto dell'art. 346 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13768 del 31/05/2018