Cassazione con rinvio - Motivi assorbiti - Limiti.
Non può essere giustificata una pronunzia di assorbimento rispetto ad uno o più motivi del ricorso, nonostante l'esistenza di un rapporto di interdipendenza con gli altri, ogni qual volta le ragioni per le quali è accolto uno dei motivi non siano tali da escludere che nel giudizio di rinvio possano ripresentarsi le questioni già sollevate con gli altri motivi, venendo in tal caso a mancare l'estremo della superfluità dell'esame della questione, che caratterizza la pronunzia di assorbimento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13532 del 30/05/2018