Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi – specificità - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018
Specificità dell’appello ex art. 342 c.p.c. - Condizioni - Onere di svolgere un progetto alternativo di sentenza, di osservare una determinata forma o di trascrivere in tutto o in parte la sentenza appellata - Esclusione - Individuazione chiara ed esauriente del "quantum appellatum" - Sufficienza
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018