Specificità del motivo di ricorso - Questioni nuove non menzionate nella sentenza impugnata - Onere del ricorrente al fine della loro ammissibilità - Contenuto.
Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla S.C. di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018