Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - spese giudiziali civili in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 21105 del 24/08/2018
Controricorso - Inammissibilità - Soccombenza del ricorrente - Rimborso degli onorari di difesa al resistente - Procedimento camerale dinanzi - Limitazione a quelli relativi alla memoria scritta - Necessità.
In tema di condanna alle spese nel giudizio di legittimità, il controricorso inammissibile non può essere posto a carico del ricorrente soccombente nel computo dell'onorario di difesa da rimborsare alla parte resistente, poiché in tale ipotesi detta condanna deve limitarsi all'attività successiva eventualmente svolta, che, nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Sezione ordinaria, previsto dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, è limitato alla redazione della memoria scritta ex art. 380 bis, comma 1, c.p.c., ossia all'unica attività difensiva consentita in detto procedimento, da ritenersi equiparata alla (o sostitutiva della) discussione in pubblica udienza.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 21105 del 24/08/2018