Impugnazioni civili - appello - interesse ad appellare - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 21018 del 23/08/2018
Domanda di risarcimento danni cagionati da animali – Prospettazione della responsabilità del convenuto sia quale proprietario che quale fruitore dell’animale - Accoglimento della domanda in base ad uno dei titoli di responsabilità indicati - Impugnazione incidentale dell'attore vittorioso per avvalersi del titolo non esaminato – Necessità – Esclusione – Obbligo di pronuncia del giudice di appello – Sussistenza - Condizioni.
In tema di risarcimento di danni cagionati da animali, l'adduzione indifferenziata, quale titolo di responsabilità del convenuto, sia della qualità di proprietario che di soggetto fruitore dell'animale comporta che l'accoglimento della domanda in primo grado in base alla seconda prospettazione, a meno di una esplicita esclusione della prima, non onera la parte danneggiata vittoriosa della proposizione di appello incidentale per avvalersi validamente, mediante la mera ma univoca riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., di quella non accolta dal primo giudice; ne consegue che il giudice di appello non può esimersi, ove escluda la sussistenza del secondo titolo di responsabilità (la disponibilità dell'animale), dall'esaminare nel merito la sussistenza dell'altra (la proprietà o comproprietà).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 21018 del 23/08/2018