Notificazione di sentenza mediante posta elettronica certificata - Indicazione dell'oggetto della comunicazione - Necessità - Esclusione.
In tema di notificazione di una sentenza a mezzo pec, la mancata indicazione da parte della cancelleria, nell'oggetto del messaggio, della natura dell'atto notificato, non produce l'inesistenza della notificazione, poiché è onere della parte aprire le comunicazioni di cancelleria che pervengono all'indirizzo di posta elettronica certificata ed esaminarne il contenuto, analogamente a quanto avviene in relazione ad ogni plico contenente un atto giudiziario pervenuto a mezzo posta o recapitato dall'ufficiale giudiziario, per la cui notificazione non è ipotizzabile l'invalidità o l'inefficacia qualora su di esso non risulti alcuna annotazione in ordine alla specifica natura dell'atto contenuto al suo interno.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 20947 del 22/08/2018