Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20963 del 22/08/2018
Inammissibilità dell'impugnazione principale - Conseguenze - Inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva – Condizioni - Fattispecie.
Le impugnazioni incidentali possono essere proposte, in sede di gravame, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sicchè, mentre l'inammissibilità dell'appello principale non priva di efficacia l'appello incidentale che sia stato proposto (oltre che tempestivamente ai sensi dell'art. 343 c.p.c. anche) nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., un'impugnazione incidentale avanzata quando tali termini siano scaduti non potrebbe mai essere ritenuta "tempestiva", anche se rispettosa del termine di cui all'art. 343 c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio la S.C. ha confermato la decisione di secondo grado che aveva dichiarato inefficace l'appello incidentale tardivo a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale perchè non sottoscritto da un avvocato legalmente esercente).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20963 del 22/08/2018