Intervento in appello del litisconsorte necessario pretermesso
Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado - intervento in appello del litisconsorte necessario pretermesso - accettazione della causa nella situazione processuale esistente- assenza di pregiudizio per le altre parti - rilievo d'ufficio del difetto di contraddittorio o rimessione della causa al primo giudice - esclusione - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26631 del 22/10/2018
>>> Nell'ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello, accettando la causa nello stato in cui si trova, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non può rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio, né è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma deve trattenerla e decidere sul gravame, risultando altrimenti violato il principio fondamentale della ragionevole durata del processo, il quale impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia. (Nella specie, in un caso in cui al processo di primo grado intentato dal promissario acquirente di un immobile ex art. 2932 c.c. non aveva partecipato il coniuge in regime di comunione legale, che era poi intervenuto volontariamente in appello senza eccepire alcunché, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di secondo grado aveva dichiarato nullo il giudizio di primo grado e rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell'art.354 c.p.c.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26631 del 22/10/2018