Enunciazione del principio di diritto - vincolo
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - enunciazione del principio di diritto - cassazione con rinvio - principio di diritto - vincolo per il giudice di rinvio e per la corte di cassazione nuovamente investita nello stesso procedimento - portata - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26521 del 19/10/2018
>>> La vincolatività del principio di diritto enunciato in sede rescindente - sia per il giudice del rinvio sia per la Corte di cassazione nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata in sede di rinvio - presuppone l'omogeneità delle situazioni devolute al giudizio di legittimità e non opera con riguardo a un "thema decidendum" non affrontato in occasione del primo giudizio rescindente o quando sopravvenga un fatto, estintivo o modificativo del diritto fatto valere, afferente a un profilo non affrontato in precedenza dai giudici di merito ed esulante dal "decisum" del giudizio rescindente. (Nella specie, è stato ritenuto che il giudice del merito - cui la causa era stata rimessa perché si attenesse al principio di diritto della irrilevanza, ai fini dell'esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita immobiliare, della sottoscrizione di entrambi i coniugi in regime di comunione legale dei beni e del rimedio ex art. 184 c.c. concesso al coniuge che non aveva espresso il consenso - correttamente si fosse pronunciato sulla data di decorrenza del termine quinquennale per l'esercizio di quest'ultima azione, valutando le relative prove).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26521 del 19/10/2018