Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - ricorso per cassazione - procedimento per la decisione in camera di consiglio - notificazioni della cancelleria ai difensori delle parti del decreto di fissazione dell’udienza camerale e della proposta del relatore - notifica all’indirizzo telematico risultante dai pubblici registri - necessità - notificazione ad altro indirizzo risultante negli scritti difensivi - esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25948 del 17/10/2018
>>> Il decreto di fissazione dell'udienza, ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., è ritualmente notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore risultante dal Reginde, ai sensi dell'art. 136, comma 2, c.p.c. e dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, a nulla rilevando l'eventuale diverso indirizzo PEC indicato negli atti difensivi.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25948 del 17/10/2018