Revocazione per dolo - attività fraudolenta
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - dolo - della parte - revocazione per dolo - requisiti - attività fraudolenta e positiva di una parte nei confronti dell'altra determinante l'errore del giudice - necessità - mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa - rilevanza - esclusione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26078 del 17/10/2018
>>> Il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art.395, n. 1, c. p. c., quando consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Ne consegue che non sono idonei a realizzare la suddetta fattispecie la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità. (Nella specie è stato escluso che integrasse un'ipotesi di dolo processuale l'aver agito nel giudizio conclusosi con la sentenza revocanda quale procuratore speciale di un soggetto deceduto anteriormente al rilascio della procura "ad litem", senza dichiarare tale circostanza nei due gradi di merito).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26078 del 17/10/2018