Impugnazioni in generale - sospensione del processo - procedimento sommario di cognizione
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - sospensione - del processo - procedimento sommario di cognizione - sospensione del giudizio ex artt. 295 o 337 c.p.c. - esclusione - conseguenze - passaggio al rito della cognizione piena ex art. 702-ter, comma 3, c.p.c. - identità o connessione tra procedimenti pendenti innanzi al medesimo ufficio giudiziario - riunione - diversità dei riti delle due cause – irrilevanza - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31801 del 07/12/2018
Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all'art. 702-bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (o venga invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.), si determina la necessità di un'istruzione non sommaria e, quindi, il giudice non può adottare un provvedimento di sospensione ma deve, a norma dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., disporre il passaggio al rito della cognizione piena e, nel caso in cui i due procedimenti pendano innanzi al medesimo Ufficio o a sezioni diverse di quest'ultimo il giudice del giudizio reputato pregiudicato deve rimettere gli atti al capo dell'Ufficio, ex artt. 273 e 274 c.p.c. (salvo che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione), non ostando all'eventuale riunione la soggezione delle cause a due riti diversi, potendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 40, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31801 del 07/12/2018