Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - in genere - pendenza del giudizio per revocazione - improcedibilità del ricorso per cassazione - esclusione - sospensione del ricorso per cassazione già iniziato - esclusione – limiti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31920 del 10/12/2018
La pendenza del ricorso per revocazione non costituisce motivo di improcedibilità del ricorso per cassazione, né, ove già iniziato, sospende il relativo giudizio, salvo che la sospensione venga disposta, su istanza del ricorrente, dal giudice "a quo", ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31920 del 10/12/2018