Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - in genere processo telematico - firme digitali "cades" e "pades" - equivalenza - fondamento – conseguenze - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30927 del 29/11/2018
In tema di processo telematico, in conformità alle disposizioni tecniche previste dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf", posto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati. Ne consegue la piena validità ed efficacia del ricorso (o controricorso) per cassazione munito di procura alle liti controfirmata dal difensore con firma digitale in formato "PAdES".
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30927 del 29/11/2018