Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere - dedotta non conoscenza, da parte del proprietario del veicolo, dell'identità del guidatore - giustificato motivo - accertamento del giudice di merito - sua sindacabilità in sede di legittimità - modalità – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30939 del 29/11/2018
In tema di violazioni del codice della strada regolate dal combinato disposto degli artt. 126 bis, comma 2, del codice della strada – nel testo successivo alla modifica di cui al d.l n. 262 del 2006, convertito con modif. dalla l. n. 286 del 2006 - e 180, comma 8, dello stesso codice, l'accertamento dell'esistenza del "giustificato motivo" che esonera da responsabilità il proprietario del veicolo che deduca di non conoscere l'identità del conducente della vettura compete, con riferimento alla ricostruzione del relativo fatto storico, al giudice di merito e la sua qualificazione di tale fatto storico quale "giustificato motivo" è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., sotto il profilo della sua coerenza con i principi dell'ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono, unitamente a detti principi, a comporre il diritto vivente. (Nella specie, la S.C., precisato che il "giustificato motivo" rientra nella tipologia delle clausole generali, ha affermato che il giudice di appello aveva trascurato di assumere tra i menzionati standard conformi ai valori dell'ordinamento ed esistenti nella realtà sociale il dovere del proprietario del veicolo di conoscere l'identità del conducente).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30939 del 29/11/2018