Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - questioni nuove - Questione giuridica implicante accertamento di un fatto e non esaminata nella sentenza impugnata - Prospettazione della stessa nei gradi precedenti - Necessità - Onere di allegazione e deduzione della parte - Contenuto.
Ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019