"Reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullita' del giudizio di primo grado
Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullita' del giudizio di primo grado - in genere.
Ammissione patrocinio a spese dello Stato - Revoca disposta non dall'organo collegiale che aveva pronunciato la sentenza passata in giudicato, ma dal solo Presidente del medesimo organo - Opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 - Accoglimento - Conseguenze - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento.
La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta non dall'organo collegiale che aveva pronunciato la sentenza passata in giudicato, ma solo dal suo Presidente, nonostante la legge non attribuisca a quest'ultimo tale potere, è nulla, ricorrendo un vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c. Ne consegue che il giudice dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, rilevata anche in via officiosa la nullità di detta revoca, deve decidere la causa nel merito senza rimetterla al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1684 del 22/01/2019