cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Regolamento europeo n. 44 del 2001
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Regolamento europeo n. 44 del 2001 - Procedimento di concessione della esecutività e di opposizione - Esclusione di particolari forme per il conferimento della procura in favore di difensore straniero - Fondamento - Fattispecie.
In tema di procedimenti di riconoscimento, esecutività e opposizione delle decisioni emesse in materia civile e commerciale in uno Stato membro, disciplinati "ratione temporis" dagli artt. 38 ss. del Regolamento europeo n. 44 del 2001, l'art. 56, della sezione 3 del capo III del cit. regolamento non richiede alcuna legalizzazione o formalità analoga per la validità della procura alle liti rilasciata all'estero, in favore di un difensore straniero, per la richiesta, in Italia, della dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in altro Stato membro, nonché per la difesa all'opposizione nei confronti della medesima, giacché la reciproca fiducia nella giustizia in seno all'Unione europea implica che tali procedimenti si svolgano in modo efficace e rapido. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la procura conferita in Spagna, in favore di un difensore spagnolo, mediante scrittura privata la cui sottoscrizione era stata certificata dal medesimo avvocato, al fine di ottenere, in Italia, la concessione dell'esecutività di un provvedimento del Tribunale di Saragozza, nonché per la difesa nel giudizio di opposizione).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1216 del 17/01/2019