Impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Ricorso per cassazione - Termine breve ex art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Ricorso per cassazione - Termine breve ex art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 - Decorrenza - Art. 133, comma 2, c.p.c. come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. in l. n. 114 del 2014 - Incidenza - Esclusione - Fondamento - Attestazione di cancelleria - Idoneità.
Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 - essendo soggetto ad una disciplina speciale, derogatoria delle disposizioni generali sul termine cd. breve di impugnazione, sulla quale non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, c.p.c. introdotta dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. in l. n. 114 del 2014, nella parte in cui stabilisce che la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni - decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento integrale, quale risultante dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria con i dati estratti automaticamente dal registro informatico.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 134 del 07/01/2019