Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Pronuncia di rigetto del giudice amministrativo - Difetto di giurisdizione per invasione della sfera del merito - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Poiché la pronuncia di rigetto del giudice amministrativo si esaurisce nella conferma del provvedimento impugnato e non si sostituisce all'atto amministrativo - conservando l'autorità che lo ha emesso tutti i poteri che avrebbe avuto se l'atto non fosse stato impugnato, eccetto la possibilità di ravvisarvi i vizi di legittimità ritenuti insussistenti dal giudice -, non è ipotizzabile in tale tipo di pronuncia uno sconfinamento nella sfera del merito e quindi della discrezionalità e opportunità dell'azione amministrativa.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7207 del 13/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_362