Improcedibilita' - per mancata costituzione o comparizione dell'appellante - Giudizio di appello con pluralità di appellati - Costituzione in giudizio dell'appellante entro dieci giorni dalla prima delle notificazioni - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Or
Impugnazioni civili - appello - improcedibilita' - per mancata costituzione o comparizione dell'appellante - Giudizio di appello con pluralità di appellati - Costituzione in giudizio dell'appellante entro dieci giorni dalla prima delle notificazioni - Necessità - Rilevanza delle posizioni di ciascuno dei chiamati - Esclusione - Conseguenze.
Nel giudizio di appello con pluralità di appellati, l'appellante deve costituirsi entro dieci giorni dalla prima notificazione, senza che assumano rilevanza le posizioni sostanziali o processuali di ciascuno dei chiamati, ovvero che si tratti di litisconsorti necessari, di soggetti che abbiano una posizione sostanziale o processuale coincidente con quella dell'appellante, ovvero di parti del giudizio di primo grado rispetto alle quali la causa può ritenersi scindibile; ne consegue che, in base al combinato disposto degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c., l'appellante, una volta che abbia scelto di indirizzare l'atto di appello nei confronti di più soggetti, non può distinguere tra i destinatari dell'atto per far decorrere il termine di costituzione dalla notificazione nei confronti dell'appellato contro il quale abbia rivolto i motivi di appello.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6963 del 11/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_347, Cod_Proc_Civ_art_348_1