Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - Riduzione del termine di cui all'art. 327 c.p.c. ex l. n. 69 del 2009 - Giudizio cautelare "ante causam" instaurato prima dell'entrata in vigore della legge - Irrilevanza - Giudizio di merito instaurato dopo - Termine annuale - Applicabilità - Esclusione.
Ai fini dell'individuazione del termine di impugnazione, annuale o semestrale, in rapporto al discrimine temporale segnato dall'inizio del giudizio prima o dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che all'art 46, comma 17, ha ridotto da un anno a sei mesi il termine previsto dall'art 327 c.p.c., deve farsi riferimento alla data di introduzione del giudizio di merito di primo grado e non a quella dell'eventuale procedimento cautelare ad esso antecedente.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6951 del 11/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_700, Cod_Proc_Civ_art_669_8