Nullità della sentenza - Conversione dei vizi della sentenza e degli atti processuali antecedenti in motivi di gravame - Conseguenze - Rilievo del vizio nel corso del giudizio d'appello e non comemotivo d'impugnazione
I vizi sia della sentenza in sé considerata sia degli atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame e debbono essere fatti valere nei limiti e secondo le regole proprie dei vari mezzi di impugnazione. Quando si tratti di sentenza appellabile detti vizi devono essere censurati con l'atto di appello, non essendo deducibili motivi nuovi nel corso del giudizio, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l'impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14434 del 27/05/2019 (Rv. 654049 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 157 –Rilevabilità e sanatoria della nullità
Cod. Proc. Civ. art. 161 – Nullità della sentenza