Riunione delle impugnazioni – Cass. 14365/2019
Ragionevole durata del processo - Diritto fondamentale - Conseguenti poteri giudiziali - Dovere di evitare dispendio di attività processuali inutili - Riunione di procedimenti fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 115 e 82 disp. Att. c.p.c. - Istanza - Requisiti - Valutazione del giudice - Applicabilità nel giudizio di cassazione - Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole.
Il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti.
Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguiti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta riunione tra un ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello e quello avverso la decisione che aveva deciso l'impugnazione per revocazione avverso la medesima sentenza di appello).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14365 del 27/05/2019 (Rv. 654203 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 088 – Dovere di lealtà e di proibità
Cod. Proc. Civ. art. 101 – Principio del contraddittorio