Motivi attinenti alla giurisdizione - Poteri della Corte di cassazione - Estensione al giudizio di fatto - Condizioni - Specificazione, nel ricorso, degli errori imputati alla sentenza impugnata - Onere del ricorrente.
In ordine ai motivi attinenti alla giurisdizione ex art. 360, primo comma, n.1, c.p.c., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto, cioè conosce dei fatti processuali ed altresì di tutti i fatti dai quali dipenda la soluzione della questione; l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio presuppone, tuttavia, la specificazione nel ricorso, a pena di inammissibilità del motivo, degli errori imputati alla pronuncia impugnata e dei fatti processuali alla base della censura.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 28332 del 05/11/2019 (Rv. 655594 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_382