Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28519 del 06/11/2019 (Rv. 655778 - 01)
Principio di ultrattività del rito - Prosecuzione del giudizio nelle medesime forme - Necessità - Accertamento del rito in concreto adottato - Valutazione del giudice di merito - Fattispecie.
Il principio di ultrattività del rito comporta che se il giudice abbia trattato la causa seguendo un rito errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme, ma l'accertamento di quali siano state le forme processuali in concreto adottate compete al giudice del merito, condizionando anche la valutazione sulla tempestività dell'impugnazione. (Nella specie la S.C., ha confermato la decisione della corte di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto con ricorso
anziché con citazione, avendo accertato che il giudizio di primo grado era stato effettivamente trattato con il rito ordinario, ancorché introdotto nella forma camerale e senza che fosse intervenuta ordinanza di mutamento del rito).
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28519 del 06/11/2019 (Rv. 655778 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0269, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_737