Decreto del giudice delegato di cancellazione delle ipoteche ex art. 108, comma 2, l.fall. - Decisione del Tribunale sul reclamo - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Fondamento.
Il provvedimento con il quale il Tribunale rigetta il reclamo avverso il decreto del giudice delegato che, a seguito di trasferimento immobiliare, dispone la cancellazione delle ipoteche, ai sensi dell'art. 108, comma 2, l.fall., è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., stante la sua incidenza sui diritti reali di garanzia che diversamente verrebbero sacrificati in via definitiva, non essendo detto provvedimento altrimenti impugnabile.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 30454 del 21/11/2019 (Rv. 656272 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_217, Dlgs_14_2019_art_124