Impugnazioni civili - appello - domande - nuove – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30495 del 21/11/2019 (Rv. 656164 - 01)
Domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado - Proposizione in appello - Ammissibilità - Condizioni - Omessa pronuncia del giudice di appello - Rimedi - Fondamento.
La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Qualora il giudice d'appello non provveda su tale domanda, la parte può alternativamente denunciare l'omissione con ricorso per cassazione o farla valere riproponendo la detta domanda restitutoria in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30495 del 21/11/2019 (Rv. 656164 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_091 Cod_Proc_Civ_art_282, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_2909