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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione -dolo - della parte - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1207 del 21/01/2020 (Rv. 656844 - 01)

Requisiti - Mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa - Rilevanza -Condizioni - Attività fraudolenta e positiva di una parte in danno dell'altra, determinante l'errore del giudice - Necessità.

Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ex art. 395, n. 1, c.p.c., non basta la semplice violazione del dovere di lealtà e di probità, richiedendosi, invece, un'attività intenzionalmente fraudolenta, concretantesi in artifizi o raggiri tali da pregiudicare o sviare la difesa avversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale e, quindi, da impedire al giudice la conoscenza della verità; requisiti, questi, ravvisabili anche nel mendacio o nel silenzio su fatti decisivi della causa, specie quando la domanda giudiziale trovi fondamento su tale atteggiamento ed il successivo contegno processuale, attuativo di questo iniziale disegno fraudolento, sia tale da impedire un'efficiente attività difensiva della controparte o, comunque, da pregiudicare l'accertamento della verità.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1207 del 21/01/2020 (Rv. 656844 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_395

IMPUGNAZIONI CIVILI

GIUDIZIO DI REVOCAZIONE

MOTIVI DI REVOCAZIONE