Prova falsa - Nozione - Riconoscimento della parte a favore della quale tale prova è stata utilizzata - Necessità - Riconoscimento del testimone -Irrilevanza.
La prova falsa che, ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c., consente la proponibilità dell'impugnazione per revocazione, è quella che sia stata dichiarata tale con sentenza passata in giudicato, ovvero la cui falsità sia stata ammessa dalla parte a vantaggio della quale essa è stata utilizzata dal giudice, ma non la deposizione riconosciuta falsa o reticente dal testimone.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1590 del 24/01/2020 (Rv. 656888 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395
IMPUGNAZIONI CIVILI
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