Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1583 del 24/01/2020 (Rv. 656887 - 01)
Domanda di revocazione proposta nei confronti di Ministero diverso da quello convenuto nel giudizio concluso con la sentenza revocanda - Difetto di integrità del contraddittorio -Fondamento - Conseguenze.
In tema di revocazione, qualora nel giudizio concluso con la sentenza impugnata sia stato convenuto un organo dell'Amministrazione statale di cui non sia stato eccepito il difetto di legittimazione ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, la domanda di revocazione va proposta, per il principio della necessaria identità delle parti processuali, nei confronti di tale organo, divenuto parte in senso formale del giudizio. Ne consegue che ove la domanda revocazione sia rivolta, oltreché verso gli organi statuali già controparti, nei confronti di un organo statuale non evocato nel precedente grado in luogo dell'organo che la qualità di parte aveva già assunto in tale grado, si verifica un difetto di integrità del contraddittorio, con necessità - a pena di nullità del procedimento di impugnazione e della sentenza resa all'esito dello stesso - di disporre l'integrazione del contraddittorio nei riguardi della parte pretermessa in applicazione, ricorrendone gli specifici presupposti, degli artt. 331 o 332 del codice di rito.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1583 del 24/01/2020 (Rv. 656887 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_398, Cod_Proc_Civ_art_157
IMPUGNAZIONI CIVILI
GIUDIZIO DI REVOCAZIONE
PROCEDIMENTO