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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 (Rv. 657198 - 06)

Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) - Contributo iniziale non versato per causa suscettibile di venire meno - Attestazione del giudice dell'impugnazione di sussistenza dei presupposti processuali - Doverosità.

Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art_ 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 (Rv. 657198 - 06)

IMPUGNAZIONI CIVILI

RICORSO PER CASSAZIONE