Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - ordinanze - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4735 del 21/02/2020 (Rv. 657263 - 01)
Liquidazione del compenso ai periti - Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che abbia deciso il giudizio di opposizione ex art_ 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Termine lungo ex art_ 327 c.p.c. - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento.
Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso.
In tema di liquidazione del compenso ai periti, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che abbia deciso sull'opposizione "ex" art_ 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, può essere proposto entro il termine lungo "ex" art_ 327 c.p.c., non trovando applicazione la previsione, relativa al procedimento sommario di cognizione, secondo la quale l'appello avverso l'ordinanza "ex" art_ 702 ter c.p.c. deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione, ma la disciplina del ricorso straordinario "ex" art_ 111 Cost., venendo in rilievo un provvedimento non altrimenti impugnabile che incide con carattere di definitività su diritti soggettivi.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4735 del 21/02/2020 (Rv. 657263 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_3, Cod_Proc_Civ_art_702_4
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RICORSO PER CASSAZIONE
PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI