Tardiva proposizione di eccezione in senso stretto in primo grado - Omesso rilievo - Rilevabilità di ufficio ad opera del giudice di appello - Ammissibilità - Fondamento - Onere di appello incidentale o di riproposizione della questione - Insussistenza - Fattispecie.
La tardività di un'eccezione in senso stretto (nella specie, di prescrizione), non rilevata né dalla controparte né dal giudice di ufficio nel processo di primo grado, può essere valutata di ufficio dal giudice di appello poiché la parte, vittoriosa in primo grado anche su tale eccezione, non ha l'onere di impugnazione incidentale o di riproposizione della questione, non formandosi, quindi, un giudicato implicito sul punto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4689 del 21/02/2020 (Rv. 656914 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Civ_art_2909
IMPUGNAZIONI CIVILI
APPELLO
ECCEZIONI NON RIPROPOSTE