Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7751 del 08/04/2020 (Rv. 657500 - 01)
Giudizio di cassazione - Revoca della procura alle liti - Interruzione - Esclusione - Morte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza - Conseguenze.
Procedimento civile - interruzione del processo - in genere.
In tema di giudizio di cassazione, la revoca della "procura ad litem", quale espressione dell'autonomia negoziale della parte, attuata mediante l'esercizio del diritto potestativo di recesso dal rapporto professionale con il difensore, non integra una causa interruttiva del processo, che prosegue senza la necessità di alcun particolare adempimento, mentre, in caso di morte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, sebbene non operi l'interruzione del processo, tuttavia, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, la Corte ha il potere di differire l'udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7751 del 08/04/2020 (Rv. 657500 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_085, Cod_Proc_Civ_art_301