Impugnazioni civili - appello - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10097 del 28/05/2020 (Rv. 657775 - 01)
Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. - Statuizione solo su alcuni capi di domanda - Omessa richiesta di pronuncia della sentenza - Prosieguo del giudizio - Successiva sentenza del tribunale - Nullità - Appello - Motivi solo processuali - Inammissibilità del gravame.
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore - In genere.
L'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. che abbia pronunciato solo su alcune domande o capi della domanda, se non è richiesta dalla parte intimata la pronuncia della sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio; ne consegue che le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse a una diversa pronuncia, ed il giudice di secondo grado, se richiesto, deve provvedere anche sulle domande o sui capi della domanda per i quali è mancata una decisione di merito, mentre la sentenza successivamente pronunciata dal tribunale nello stesso giudizio è nulla, ma l'appello su quest'ultima decisione, limitato a contestare soltanto tale vizio processuale e non il merito della sentenza, deve essere dichiarato inammissibile, perché l'errore denunciato non potrebbe comportare una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10097 del 28/05/2020 (Rv. 657775 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_186_4, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354