Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 10409 del 01/06/2020 (Rv. 657870 - 01)
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze - Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla trattazione della causa" - Violazione - Conseguenze - Nullità - Rito lavoro - Applicabilità - Fondamento. Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - in genere.
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, sicché la stessa, ove emessa successivamente, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità. Tale principio si applica anche nel rito del lavoro - nel quale la pronuncia dell'ordinanza in questione deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello - giacché, da un lato, l'art. 436 bis c.p.c., nell'estendere all'udienza di discussione la disciplina degli artt. 348 bis e ter c.p.c., non contiene alcuna proposizione che faccia riferimento ad una misura di compatibilità di detta disciplina con i tratti peculiari del rito speciale e, dall'altro, l'udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, può scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale, con l'effetto di definire il luogo del compimento, da parte del giudice, di singole attività.
Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 10409 del 01/06/2020 (Rv. 657870 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_436_2, Cod_Proc_Civ_art_437