Termine ex artt. 343 e 166 c.p.c. - Rinvio dell'udienza disposto dal Presidente di sezione - Applicabilità del differimento del termine di costituzione di cui all'art. 168-bis, comma 5, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
In tema di appello incidentale, il differimento del termine, ai sensi dell'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., per la tempestiva proposizione del gravame, nel caso in cui nel giorno fissato con l’atto di citazione il giudice non tenga udienza, non si applica ove il rinvio della prima udienza sia stato disposto direttamente dal Presidente di sezione, avendo la richiamata disposizione natura eccezionale e non essendo, pertanto, suscettibile di applicazione analogica.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8638 del 07/05/2020 (Rv. 657693 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_168_2, Cod_Proc_Civ_art_343