Censura di omesso esame dell'eccezione di prescrizione - Specificazione del motivo di ricorso - Onere del ricorrente - Contenuto.
In tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che censuri la statuizione del giudice d'appello per aver ritenuto precluso l'esame dell'eccezione di prescrizione, oggetto di pronuncia di rigetto da parte del tribunale, perché non formulata con apposito motivo di appello incidentale, ha l'onere di specificare nel ricorso le ragioni per cui ritiene errata tale statuizione, il tenore della sua eccezione, il tempo e il luogo della sua deduzione, evidenziandone la tempestività nonché le ragioni del rigetto (ovvero gli elementi da cui desumere il suo omesso esame), non potendosi limitare a rinviare agli atti delle precedenti fasi del processo.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 11659 del 16/06/2020 (Rv. 658073 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2946, Cod_Civ_art_2948, Cod_Proc_Civ_art_360_1
CORTE
CASSAZIONE
11659
2020