Ricorso per cassazione - Notificazione alla parte deceduta - Precedente conoscenza del decesso - Nullità dell'atto nel suo valore sostanziale - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Costituzione dell'erede - Efficacia sanante - Limiti.
È nullo, nel suo valore sostanziale, l’atto introduttivo del giudizio per cassazione allorché esso, per errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius", invece che nei confronti dell'erede, sia proposto e notificato (mediante il rilascio di copia nel domicilio eletto dal procuratore) alla parte deceduta e del cui decesso il ricorrente abbia già avuto conoscenza legale, restando una tale nullità, tuttavia, sanata dalla costituzione in giudizio dell'erede, avvenuta prima del passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 11466 del 15/06/2020 (Rv. 658263 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_366_1
CORTE
CASSAZIONE
11466
2020