Impugnazioni civili - opposizione di terzo – Cass. n. 11289/2020
Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. introdotta innanzi al giudice di appello - Rimessione al primo giudice - Presupposti - Limiti - Fattispecie.
Impugnazioni civili - opposizione di terzo - procedimento.
Nel giudizio di opposizione di terzo proposto innanzi al giudice di appello, occorre distinguere l'ipotesi nella quale la sentenza impugnata abbia ad oggetto un rapporto sostanziale unico, il quale non può esistere che in un solo modo rispetto a tutti i partecipanti, e quella in cui il terzo, rimasto estraneo alla lite, intenda, invece, fare valere un proprio diritto indipendente, che risulti incompatibile con quelli vantati dalle altre parti. Nel primo caso, infatti, l'opponente ex art. 404 c.p.c. trae la propria legittimazione all'azione dalla circostanza di essere stato un litisconsorte necessario pretermesso e deve, pertanto, essere disposta la remissione della causa al giudice di primo grado; al contrario, nella seconda eventualità, gli accertamenti relativi alla situazione legittimante del terzo ed alla caducazione della sentenza opposta andranno compiuti dal medesimo giudice di appello. (Nella specie, i ricorrenti avevano proposto la loro opposizione di terzo assumendo di essere titolari di un diritto autonomo - l'acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione - rispetto alla situazione giuridica accertata nella sentenza passata in giudicato - simulazione assoluta di due compravendite - e la S.C. ha giudicato corretta la scelta operata dalla corte d'appello, che ha deciso sull'opposizione nel merito, rigettandola, senza provvedere alla remissione della causa al giudice di primo grado).
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11289 del 12/06/2020 (Rv. 658156 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_405, Cod_Proc_Civ_art_406