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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso – Cass. n. 12983/2020

Ordinanza della S.C. - Correzione di errore materiale - Oneri del ricorrente - Deposito di copia autentica del provvedimento - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fondamento.

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione

L'istanza di correzione per errore materiale di un'ordinanza della S.C. è improcedibile quando il ricorrente non depositi la copia autentica del provvedimento, poiché l'art. 391 bis c.p.c., rinviando alla disciplina dettata dagli artt. 365 ss. c.p.c., richiede l'osservanza di quanto prescritto nell'art. 369, comma 2, n. 2, del medesimo codice.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12983 del 30/06/2020 (Rv. 658229 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_369

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cassazione

12983

2020