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Decisione nel merito della causa da parte del giudice di primo grado a seguito di erronea affermazione della propria competenza - Cass. n. 13439/2020

Impugnazioni civili - appello - giudice dell'appello - Decisione nel merito della causa da parte del giudice di primo grado a seguito di erronea affermazione della propria competenza - Appello conseguente - Poteri del giudice di secondo grado - Declaratoria di incompetenza del giudice di primo grado ed indicazione di quello competente - Necessità - Fondamento - Limiti - Coincidenza tra giudice di appello e quello competente in primo grado - Decisione, nel merito e in primo grado, della causa - Ammissibilità - Sussistenza - Condizioni - Istanza di parte - Necessità.

Ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13439 del 01/07/2020 (Rv. 658379 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_050_1, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354

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Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

corte

cassazione

13439

2020