Opposizione a decreto ingiuntivo per crediti condominiali - Cass. n. 16340/2020
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - prove - Opposizione a decreto ingiuntivo per crediti condominiali - Cassazione con rinvio della sentenza di appello - Documenti già prodotti dal condominio in primo grado, inclusa la fase monitoria - Onere di produzione nel giudizio di rinvio a carico della parte - Sussistenza.
CASSAZIONE
GIUDIZIO DI RINVIO
PROCEDIMENTO
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti condominiali, in caso di cassazione con rinvio al giudice di appello, è onere del condominio appellante produrre o ripristinare in appello, se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali si basa il gravame, o comunque attivarsi perché tali documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, senza che gli stessi (nella specie, quelli relativi alla fase monitoria) possano, per altro, qualificarsi come nuovi agli effetti dell'art. 345 c.p.c.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16340 del 30/07/2020 (Rv. 658791 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_394, Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_1130_1