Impugnazione incidentale tardiva - Cass. n. 17614/2020
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali – tardive - Impugnazione incidentale tardiva - Adesiva a quella principale - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI
INCIDENTALI
TARDIVE
Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta contro il ricorrente principale, ritenendo l'interesse all'impugnazione sorto già in conseguenza dell'emanazione della sentenza di appello e non per effetto del ricorso principale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17614 del 24/08/2020 (Rv. 658685 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371_1