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Accoglimento del ricorso per cassazione proposto limitatamente alle spese processuali - Cass. n. 18108/2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Accoglimento del ricorso per cassazione proposto limitatamente alle spese processuali - Liquidazione delle spese dei giudizi di legittimità e di rinvio - Soccombenza - Determinazione – Criteri - spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza – determinazione.

RICORSO

CASSAZIONE

SPESE PROCESSUALI

In caso di accoglimento del ricorso per cassazione di una sentenza di secondo grado proposto con riguardo al solo capo relativo alle spese di lite, nel giudizio di rinvio - ai fini della liquidazione delle spese di legittimità e dello stesso rinvio - deve ritenersi vittoriosa la parte la cui doglianza sulle spese sia stata accolta, indipendentemente dall'esito della controversia.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18108 del 31/08/2020 (Rv. 658518 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_394

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cassazione

18108

2020