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Sindacato della Corte di cassazione - sentenza giudice rinvio - Cass. n. 18303/2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio -Sindacato della Corte di cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio - Contenuto - Fattispecie. Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare

MAGISTRATURA

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

In caso di ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di rinvio per violazione della precedente statuizione di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice, poteri che, nell'ipotesi di rinvio per vizio di motivazione, si estendono non solo alla libera valutazione dei fatti già accertati, ma anche alla indagine su altri fatti, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso l'ordinanza con cui la sezione disciplinare del C.S.M., in sede di rinvio, aveva confermato l'applicazione della misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio facendo riferimento anche a fatti ulteriori, considerati analoghi ed in continuazione con quelli oggetto del procedimento disciplinare, con ampia ed approfondita valutazione in coerenza con la sentenza rescindente).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18303 del 03/09/2020 (Rv. 658632 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_384

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